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UNIPSA POLITECNICO LUGANO CONDANNATI

di AVVOCATOINCOGNITO
il Sat, 05 May 2007 09:05:51 GMT
newsgroups it.media.tv.reality-show
message-id <15859617.1178356070783.JavaMail.newsgroup@sc-ng-1>

MASSIMO SILVESTRI LUSES ISSEA UNIPSA POLITECNICO DI STUDI 
AZIENDALI DI LUGANO GIA PLURICONDANNATI DALL'AUTORITA' GARANTE 
DEL MERCATO DELLA CONCORRENZA PER PUBBLICITA' INGANNEVOLE IN 
QUANTO SPACCIAVANO SEDICENTI ISTITUTI ACCADEMICI PER 
UNIVERSITA'SI STA RICICLANDO PROMUOVENDO UN ALTRO SITO CHE 
CAMUFFA LE STRUTTURE OGGETTO DI PROVVEDIMENTO TALE 
www.laureaonline.ch DIFFIDATE ANCHE PERCHE' L'AUTORITA' GARANTE 
HA AVVIATO UNA ENNESIMA INCHIESTA PER PUBLICITA' INGANNEVOLE   

 

WWW.UNIPSA.CH ISSEA SA MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI STUDI 
AZIENDALI DI MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI LUGANO CONDANNATI 
PER LA SECONDA VOLTA IN UN TRIMESTRE 
Provvedimento 

PI5224 - UNIPSA - ISSEA



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tipo  Chiusura istruttoria 
   
numero  16494 
   
data  15/02/2007 

PUBBLICAZIONE Bollettino n.  7/2007 
   


Procedimento collegato (esito)
Procedimento collegato (esito)
 - Ingannevole


Testo Provvedimento
Testo Provvedimento 
PI5224 - UNIPSA-ISSEA
Provvedimento n. 16494 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2007; 


 

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

In via preliminare, si rileva che le eccezioni sollevate 
dall’operatore risultano prive di fondamento.
 E’ necessario rilevare, altresì, quale aggravante, al fine 
della valutazione di ingannevolezza, la circostanza che i 
destinatari del messaggio sono prevalentemente soggetti non 
particolarmente esperti, considerando che il target di 
consumatori cui si rivolge è principalmente individuato in 
giovani neo diplomati.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, può 
concludersi, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad 
indurre in errore i consumatori con riferimento alla qualifica 
dell’operatore pubblicitario, nonché alle caratteristiche 
dell’attività dallo stesso svolta, con conseguente pregiudizio 
per il loro comportamento economico. 

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

.
Nel caso in esame, con riguardo alla gravità della violazione, 
si tiene conto dell’ampiezza della diffusione e della elevata 
capacità di penetrazione del messaggio, diffuso a mezzo 
internet, suscettibile di raggiungere un ampio numero di 
consumatori, mentre, con riguardo alla durata della violazione, 
che è stato diffuso per un periodo di tempo di almeno 5 mesi (da 
febbraio a luglio 2006).
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di 
irrogare la sanzione pecuniaria nella misura di 13.600 € 
(tredicimilaseicento euro). 

RITENUTO pertanto, in difformità dal parere espresso 
dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il 
messaggio volto a promuovere il Politecnico degli Studi 
Aziendali di Massimo Silvestri, diffuso attraverso il sito 
internet www.unipsa.ch, è idoneo ad indurre in errore i 
consumatori con riferimento alla qualifica dell’operatore 
pubblicitario, nonché alle caratteristiche dell’attività dallo 
stesso svolta, con conseguente pregiudizio per il loro 
comportamento economico;


DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del 
presente provvedimento, diffuso dalla società ISSEA sa, 
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, 
una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 
19, 20, e 21, lettere a), e c), del Decreto Legislativo n. 
206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
b) che alla società ISSEA sa sia irrogata una sanzione 
amministrativa pecuniaria di 13.600 € (tredicimilaseicento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) 
deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 
notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto 
al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante 
delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello 
allegato al presente provvedimento, così come previsto dal 
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore 
a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora 
nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo 
alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del 
pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai 
sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma 
dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per 
ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza 
del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è 
trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la 
maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel 
medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione 
all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante 
il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti 
interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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