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ecco il testo italiano del Motu proprio
di "Rafminimi"
il Sat, 07 Jul 2007 15:38:56 GMT
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http://passineldeserto.blogosfere.it/2007/07/summorum-pontificum-la-traduzione-in-italiano.html
traduzione italiana dal testo latino, del Motu proprio di Benedetto XVI
"Summorum Pontificum".
SUMMORUM PONTIFICUM
I Sommi Pontefici fino ai nostri giorni ebbero costantemente cura che la
Chiesa di Cristo offrisse alla Divina Maestà un culto degno, "a lode e
gloria del Suo nome" ed "ad utilità di tutta la sua Santa Chiesa".
Da tempo immemorabile, come anche per l'avvenire, è necessario mantenere il
principio secondo il quale "ogni Chiesa particolare deve concordare con la
Chiesa universale, non solo quanto alla dottrina della fede e ai segni
sacramentali, ma anche quanto agli usi universalmente accettati dalla
ininterrotta tradizione apostolica, che devono essere osservati non solo per
evitare errori, ma anche per trasmettere l'integrità della fede, perché la
legge della preghiera della Chiesa corrisponde alla sua legge di fede".
Tra i Pontefici che ebbero tale doverosa cura eccelle il nome di san
Gregorio Magno, il quale si adoperò perché ai nuovi popoli dell'Europa si
trasmettesse sia la fede cattolica che i tesori del culto e della cultura
accumulati dai Romani nei secoli precedenti. Egli comandò che fosse definita
e conservata la forma della sacra Liturgia, riguardante sia il Sacrificio
della Messa sia l'Ufficio Divino, nel modo in cui si celebrava nell'Urbe.
Promosse con massima cura la diffusione dei monaci e delle monache, che
operando sotto la regola di san Benedetto, dovunque unitamente all'annuncio
del Vangelo illustrarono con la loro vita la salutare massima della Regola:
"Nulla venga preposto all'opera di Dio" (cap. 43). In tal modo la sacra
Liturgia celebrata secondo l'uso romano arricchì non solo la fede e la
pietà, ma anche la cultura di molte popolazioni. Consta infatti che la
liturgia latina della Chiesa nelle varie sue forme, in ogni secolo dell'età
cristiana, ha spronato nella vita spirituale numerosi Santi e ha rafforzato
tanti popoli nella virtù di religione e ha fecondato la loro pietà.
Molti altri Romani Pontefici, nel corso dei secoli, mostrarono particolare
sollecitudine a che la sacra Liturgia espletasse in modo più efficace questo
compito: tra essi spicca s. Pio V, il quale sorretto da grande zelo
pastorale, a seguito dell'esortazione del Concilio di Trento, rinnovò tutto
il culto della Chiesa, curò l'edizione dei libri liturgici, emendati e
"rinnovati secondo la norma dei Padri" e li diede in uso alla Chiesa latina.
Tra i libri liturgici del Rito romano risalta il Messale Romano, che si
sviluppò nella città di Roma, e col passare dei secoli a poco a poco prese
forme che hanno grande somiglianza con quella vigente nei tempi più recenti.
"Fu questo il medesimo obbiettivo che seguirono i Romani Pontefici nel corso
dei secoli seguenti assicurando l'aggiornamento o definendo i riti e i libri
liturgici, e poi, all'inizio di questo secolo, intraprendendo una riforma
generale". Così agirono i nostri Predecessori Clemente VIII, Urbano VIII,
san Pio X, Benedetto XV, Pio XII e il B. Giovanni XXIII.
Nei tempi più recenti, il Concilio Vaticano II espresse il desiderio che la
dovuta rispettosa riverenza nei confronti del culto divino venisse ancora
rinnovata e fosse adattata alle necessità della nostra età. Mosso da questo
desiderio, il nostro Predecessore, il Sommo Pontefice Paolo VI, nel 1970 per
la Chiesa latina approvò i libri liturgici riformati e in parte rinnovati.
Essi, tradotti nelle varie lingue del mondo, di buon grado furono accolti da
Vescovi, sacerdoti e fedeli. Giovanni Paolo II rivide la terza edizione
tipica del Messale Romano. Così i Romani Pontefici hanno operato "perché
questa sorta di edificio liturgico [...] apparisse nuovamente splendido per
dignità e armonia".
Ma in talune regioni non pochi fedeli aderirono e continuano ad aderire con
tanto amore ed affetto alle antecedenti forme liturgiche, le quali avevano
imbevuto così profondamente la loro cultura e il loro spirito, che il Sommo
Pontefice Giovanni Paolo II, mosso dalla cura pastorale nei confronti di
questi fedeli, nell'anno 1984 con lo speciale indulto "Quattuor abhinc
annos", emesso dalla Congregazione per il Culto Divino, concesse la facoltà
di usare il Messale Romano edito dal B. Giovanni XXIII nell'anno 1962; nell'anno
1988 poi Giovanni Paolo II di nuovo con la Lettera Apostolica "Ecclesia Dei",
data in forma di Motu proprio, esortò i Vescovi ad usare largamente e
generosamente tale facoltà in favore di tutti i fedeli che lo richiedessero.
A seguito delle insistenti preghiere di questi fedeli, a lungo soppesate già
dal Nostro Predecessore Giovanni Paolo II, e dopo aver ascoltato Noi stessi
i Padri Cardinali nel Concistoro tenuto il 22 marzo 2006, avendo riflettuto
approfonditamente su ogni aspetto della questione, dopo aver invocato lo
Spirito Santo e contando sull'aiuto di Dio, con la presente Lettera
Apostolica stabiliamo quanto segue:
Art. 1. Il Messale Romano promulgato da Paolo VI è la espressione ordinaria
della "lex orandi" ("legge della preghiera") della Chiesa cattolica di rito
latino. Tuttavia il Messale Romano promulgato da S. Pio V e nuovamente edito
dal B. Giovanni XXIII deve venir considerato come espressione straordinaria
della stessa "lex orandi" e deve essere tenuto nel debito onore per il suo
uso venerabile e antico. Queste due espressioni della "lex orandi" della
Chiesa non porteranno in alcun modo a una divisione nella "lex credendi"
("legge della fede") della Chiesa; sono infatti due usi dell'unico rito
romano.
Perciò è lecito celebrare il Sacrificio della Messa secondo l'edizione
tipica del Messale Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962 e mai
abrogato, come forma straordinaria della Liturgia della Chiesa. Le
condizioni per l'uso di questo Messale stabilite dai documenti anteriori
"Quattuor abhinc annos" e "Ecclesia Dei", vengono sostituite come segue:
Art. 2. Nelle Messe celebrate senza il popolo, ogni sacerdote cattolico di
rito latino, sia secolare sia religioso, può usare o il Messale Romano edito
dal beato Papa Giovanni XXIII nel 1962, oppure il Messale Romano promulgato
dal Papa Paolo VI nel 1970, e ciò in qualsiasi giorno, eccettuato il Triduo
Sacro. Per tale celebrazione secondo l'uno o l'altro Messale il sacerdote
non ha bisogno di alcun permesso, né della Sede Apostolica, né del suo
Ordinario.
Art. 3. Le comunità degli Istituti di vita consacrata e delle Società di
vita apostolica, di diritto sia pontificio sia diocesano, che nella
celebrazione conventuale o "comunitaria" nei propri oratori desiderano
celebrare la Santa Messa secondo l'edizione del Messale Romano promulgato
nel 1962, possono farlo. Se una singola comunità o un intero Istituto o
Società vuole compiere tali celebrazioni spesso o abitualmente o
permanentemente, la cosa deve essere decisa dai Superiori maggiori a norma
del diritto e secondo le leggi e gli statuti particolari.
Art. 4. Alle celebrazioni della Santa Messa di cui sopra all'art. 2, possono
essere ammessi - osservate le norme del diritto - anche i fedeli che lo
chiedessero di loro spontanea volontà.
Art. 5. § 1. Nelle parrocchie, in cui esiste stabilmente un gruppo di fedeli
aderenti alla precedente tradizione liturgica, il parroco accolga volentieri
le loro richieste per la celebrazione della Santa Messa secondo il rito del
Messale Romano edito nel 1962. Provveda a che il bene di questi fedeli si
armonizzi con la cura pastorale ordinaria della parrocchia, sotto la guida
del Vescovo a norma del can. 392, evitando la discordia e favorendo l'unità
di tutta la Chiesa.
§ 2. La celebrazione secondo il Messale del B. Giovanni XXIII può aver luogo
nei giorni feriali; nelle domeniche e nelle festività si può anche avere una
celebrazione di tal genere.
§ 3. Per i fedeli e i sacerdoti che lo chiedono, il parroco permetta le
celebrazioni in questa forma straordinaria anche in circostanze particolari,
come matrimoni, esequie o celebrazioni occasionali, ad esempio
pellegrinaggi.
§ 4. I sacerdoti che usano il Messale del B. Giovanni XXIII devono essere
idonei e non giuridicamente impediti.
§ 5. Nelle chiese che non sono parrocchiali né conventuali, è compito del
Rettore della chiesa concedere la licenza di cui sopra.
Art. 6. Nelle Messe celebrate con il popolo secondo il Messale del B.
Giovanni XXIII, le letture possono essere proclamate anche nella lingua
vernacola, usando le edizioni riconosciute dalla Sede Apostolica.
Art. 7. Se un gruppo di fedeli laici fra quelli di cui all'art. 5 § 1 non
abbia ottenuto soddisfazione alle sue richieste da parte del parroco, ne
informi il Vescovo diocesano. Il Vescovo è vivamente pregato di esaudire il
loro desiderio. Se egli non può provvedere per tale celebrazione, la cosa
venga riferita alla Commissione Pontificia "Ecclesia Dei".
Art. 8. Il Vescovo, che desidera rispondere a tali richieste di fedeli
laici, ma per varie cause è impedito di farlo, può riferire la questione
alla Commissione "Ecclesia Dei", perché gli offra consiglio e aiuto.
Art. 9 § 1. Il parroco, dopo aver considerato tutto attentamente, può anche
concedere la licenza di usare il rituale più antico nell'amministrazione dei
sacramenti del Battesimo, del Matrimonio, della Penitenza e dell'Unzione
degli infermi, se questo consiglia il bene delle anime.
§ 2. Agli Ordinari viene concessa la facoltà di celebrare il sacramento
della Confermazione usando il precedente antico Pontificale Romano, qualora
questo consigli il bene delle anime.
§ 3. Ai chierici costituiti "in sacris" è lecito usare il Breviario Romano
promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962.
Art. 10. L'Ordinario del luogo, se lo riterrà opportuno, potrà erigere una
parrocchia personale a norma del can. 518 per le celebrazioni secondo la
forma più antica del rito romano, o nominare un cappellano, osservate le
norme del diritto.
Art. 11. La Pontificia Commissione "Ecclesia Dei", eretta da Giovanni Paolo
II nel 1988, continua ad esercitare il suo compito. Tale Commissione abbia
la forma, i compiti e le norme, che il Romano Pontefice le vorrà attribuire.
Art. 12. La stessa Commissione, oltre alle facoltà di cui già gode,
eserciterà l'autorità della Santa Sede vigilando sulla osservanza e l'applicazione
di queste disposizioni.
Tutto ciò che da Noi è stato stabilito con questa Lettera Apostolica data a
modo di Motu proprio, ordiniamo che sia considerato come "stabilito e
decretato" e da osservare dal giorno 14 settembre di quest'anno, festa dell'Esaltazione
della Santa Croce, nonostante tutto ciò che possa esservi in contrario.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 luglio 2007, anno terzo del nostro
Pontificato.
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Re: ecco il testo italiano del Motu proprio di "Spartaco®" <Spartaco@ è in ogni Uomo.(o quasi)> il Wed, 11 Jul 2007 21:13:20 GMT
