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ecco il Motu proprio

di "Rafminimi"
il Sat, 07 Jul 2007 15:37:21 GMT
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http://passineldeserto.blogosfere.it/2007/07/summorum-pontificum-la-traduzione-in-italiano.html

traduzione italiana dal testo latino, del Motu proprio di Benedetto XVI 
"Summorum Pontificum".

SUMMORUM PONTIFICUM
I Sommi Pontefici fino ai nostri giorni ebbero costantemente cura che la 
Chiesa di Cristo offrisse alla Divina Maestà un culto degno, "a lode e 
gloria del Suo nome" ed "ad utilità di tutta la sua Santa Chiesa".

Da tempo immemorabile, come anche per l'avvenire, è necessario mantenere il 
principio secondo il quale "ogni Chiesa particolare deve concordare con la 
Chiesa universale, non solo quanto alla dottrina della fede e ai segni 
sacramentali, ma anche quanto agli usi universalmente accettati dalla 
ininterrotta tradizione apostolica, che devono essere osservati non solo per 
evitare errori, ma anche per trasmettere l'integrità della fede, perché la 
legge della preghiera della Chiesa corrisponde alla sua legge di fede".

Tra i Pontefici che ebbero tale doverosa cura eccelle il nome di san 
Gregorio Magno, il quale si adoperò perché ai nuovi popoli dell'Europa si 
trasmettesse sia la fede cattolica che i tesori del culto e della cultura 
accumulati dai Romani nei secoli precedenti. Egli comandò che fosse definita 
e conservata la forma della sacra Liturgia, riguardante sia il Sacrificio 
della Messa sia l'Ufficio Divino, nel modo in cui si celebrava nell'Urbe. 
Promosse con massima cura la diffusione dei monaci e delle monache, che 
operando sotto la regola di san Benedetto, dovunque unitamente all'annuncio 
del Vangelo illustrarono con la loro vita la salutare massima della Regola: 
"Nulla venga preposto all'opera di Dio" (cap. 43). In tal modo la sacra 
Liturgia celebrata secondo l'uso romano arricchì non solo la fede e la 
pietà, ma anche la cultura di molte popolazioni. Consta infatti che la 
liturgia latina della Chiesa nelle varie sue forme, in ogni secolo dell'età 
cristiana, ha spronato nella vita spirituale numerosi Santi e ha rafforzato 
tanti popoli nella virtù di religione e ha fecondato la loro pietà.

Molti altri Romani Pontefici, nel corso dei secoli, mostrarono particolare 
sollecitudine a che la sacra Liturgia espletasse in modo più efficace questo 
compito: tra essi spicca s. Pio V, il quale sorretto da grande zelo 
pastorale, a seguito dell'esortazione del Concilio di Trento, rinnovò tutto 
il culto della Chiesa, curò l'edizione dei libri liturgici, emendati e 
"rinnovati secondo la norma dei Padri" e li diede in uso alla Chiesa latina.
Tra i libri liturgici del Rito romano risalta il Messale Romano, che si 
sviluppò nella città di Roma, e col passare dei secoli a poco a poco prese 
forme che hanno grande somiglianza con quella vigente nei tempi più recenti.

"Fu questo il medesimo obbiettivo che seguirono i Romani Pontefici nel corso 
dei secoli seguenti assicurando l'aggiornamento o definendo i riti e i libri 
liturgici, e poi, all'inizio di questo secolo, intraprendendo una riforma 
generale". Così agirono i nostri Predecessori Clemente VIII, Urbano VIII, 
san Pio X, Benedetto XV, Pio XII e il B. Giovanni XXIII.

Nei tempi più recenti, il Concilio Vaticano II espresse il desiderio che la 
dovuta rispettosa riverenza nei confronti del culto divino venisse ancora 
rinnovata e fosse adattata alle necessità della nostra età. Mosso da questo 
desiderio, il nostro Predecessore, il Sommo Pontefice Paolo VI, nel 1970 per 
la Chiesa latina approvò i libri liturgici riformati e in parte rinnovati. 
Essi, tradotti nelle varie lingue del mondo, di buon grado furono accolti da 
Vescovi, sacerdoti e fedeli. Giovanni Paolo II rivide la terza edizione 
tipica del Messale Romano. Così i Romani Pontefici hanno operato "perché 
questa sorta di edificio liturgico [...] apparisse nuovamente splendido per 
dignità e armonia".

Ma in talune regioni non pochi fedeli aderirono e continuano ad aderire con 
tanto amore ed affetto alle antecedenti forme liturgiche, le quali avevano 
imbevuto così profondamente la loro cultura e il loro spirito, che il Sommo 
Pontefice Giovanni Paolo II, mosso dalla cura pastorale nei confronti di 
questi fedeli, nell'anno 1984 con lo speciale indulto "Quattuor abhinc 
 annos", emesso dalla Congregazione per il Culto Divino, concesse la facoltà 
di usare il Messale Romano edito dal B. Giovanni XXIII nell'anno 1962; nell'anno 
1988 poi Giovanni Paolo II di nuovo con la Lettera Apostolica "Ecclesia Dei", 
data in forma di Motu proprio, esortò i Vescovi ad usare largamente e 
generosamente tale facoltà in favore di tutti i fedeli che lo richiedessero.

A seguito delle insistenti preghiere di questi fedeli, a lungo soppesate già 
dal Nostro Predecessore Giovanni Paolo II, e dopo aver ascoltato Noi stessi 
i Padri Cardinali nel Concistoro tenuto il 22 marzo 2006, avendo riflettuto 
approfonditamente su ogni aspetto della questione, dopo aver invocato lo 
Spirito Santo e contando sull'aiuto di Dio, con la presente Lettera 
Apostolica stabiliamo quanto segue:

Art. 1. Il Messale Romano promulgato da Paolo VI è la espressione ordinaria 
della "lex orandi" ("legge della preghiera") della Chiesa cattolica di rito 
latino. Tuttavia il Messale Romano promulgato da S. Pio V e nuovamente edito 
dal B. Giovanni XXIII deve venir considerato come espressione straordinaria 
della stessa "lex orandi" e deve essere tenuto nel debito onore per il suo 
uso venerabile e antico. Queste due espressioni della "lex orandi" della 
Chiesa non porteranno in alcun modo a una divisione nella "lex credendi" 
("legge della fede") della Chiesa; sono infatti due usi dell'unico rito 
romano.

Perciò è lecito celebrare il Sacrificio della Messa secondo l'edizione 
tipica del Messale Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962 e mai 
abrogato, come forma straordinaria della Liturgia della Chiesa. Le 
condizioni per l'uso di questo Messale stabilite dai documenti anteriori 
"Quattuor abhinc annos" e "Ecclesia Dei", vengono sostituite come segue:

Art. 2. Nelle Messe celebrate senza il popolo, ogni sacerdote cattolico di 
rito latino, sia secolare sia religioso, può usare o il Messale Romano edito 
dal beato Papa Giovanni XXIII nel 1962, oppure il Messale Romano promulgato 
dal Papa Paolo VI nel 1970, e ciò in qualsiasi giorno, eccettuato il Triduo 
Sacro. Per tale celebrazione secondo l'uno o l'altro Messale il sacerdote 
non ha bisogno di alcun permesso, né della Sede Apostolica, né del suo 
Ordinario.

Art. 3. Le comunità degli Istituti di vita consacrata e delle Società di 
vita apostolica, di diritto sia pontificio sia diocesano, che nella 
celebrazione conventuale o "comunitaria" nei propri oratori desiderano 
celebrare la Santa Messa secondo l'edizione del Messale Romano promulgato 
nel 1962, possono farlo. Se una singola comunità o un intero Istituto o 
Società vuole compiere tali celebrazioni spesso o abitualmente o 
permanentemente, la cosa deve essere decisa dai Superiori maggiori a norma 
del diritto e secondo le leggi e gli statuti particolari.

Art. 4. Alle celebrazioni della Santa Messa di cui sopra all'art. 2, possono 
essere ammessi - osservate le norme del diritto - anche i fedeli che lo 
chiedessero di loro spontanea volontà.

Art. 5. § 1. Nelle parrocchie, in cui esiste stabilmente un gruppo di fedeli 
aderenti alla precedente tradizione liturgica, il parroco accolga volentieri 
le loro richieste per la celebrazione della Santa Messa secondo il rito del 
Messale Romano edito nel 1962. Provveda a che il bene di questi fedeli si 
armonizzi con la cura pastorale ordinaria della parrocchia, sotto la guida 
del Vescovo a norma del can. 392, evitando la discordia e favorendo l'unità 
di tutta la Chiesa.

§ 2. La celebrazione secondo il Messale del B. Giovanni XXIII può aver luogo 
nei giorni feriali; nelle domeniche e nelle festività si può anche avere una 
celebrazione di tal genere.

§ 3. Per i fedeli e i sacerdoti che lo chiedono, il parroco permetta le 
celebrazioni in questa forma straordinaria anche in circostanze particolari, 
come matrimoni, esequie o celebrazioni occasionali, ad esempio 
pellegrinaggi.

§ 4. I sacerdoti che usano il Messale del B. Giovanni XXIII devono essere 
idonei e non giuridicamente impediti.

§ 5. Nelle chiese che non sono parrocchiali né conventuali, è compito del 
Rettore della chiesa concedere la licenza di cui sopra.

Art. 6. Nelle Messe celebrate con il popolo secondo il Messale del B. 
Giovanni XXIII, le letture possono essere proclamate anche nella lingua 
vernacola, usando le edizioni riconosciute dalla Sede Apostolica.

Art. 7. Se un gruppo di fedeli laici fra quelli di cui all'art. 5 § 1 non 
abbia ottenuto soddisfazione alle sue richieste da parte del parroco, ne 
informi il Vescovo diocesano. Il Vescovo è vivamente pregato di esaudire il 
loro desiderio. Se egli non può provvedere per tale celebrazione, la cosa 
venga riferita alla Commissione Pontificia "Ecclesia Dei".

Art. 8. Il Vescovo, che desidera rispondere a tali richieste di fedeli 
laici, ma per varie cause è impedito di farlo, può riferire la questione 
alla Commissione "Ecclesia Dei", perché gli offra consiglio e aiuto.

Art. 9 § 1. Il parroco, dopo aver considerato tutto attentamente, può anche 
concedere la licenza di usare il rituale più antico nell'amministrazione dei 
sacramenti del Battesimo, del Matrimonio, della Penitenza e dell'Unzione 
degli infermi, se questo consiglia il bene delle anime.

§ 2. Agli Ordinari viene concessa la facoltà di celebrare il sacramento 
della Confermazione usando il precedente antico Pontificale Romano, qualora 
questo consigli il bene delle anime.

§ 3. Ai chierici costituiti "in sacris" è lecito usare il Breviario Romano 
promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962.

Art. 10. L'Ordinario del luogo, se lo riterrà opportuno, potrà erigere una 
parrocchia personale a norma del can. 518 per le celebrazioni secondo la 
forma più antica del rito romano, o nominare un cappellano, osservate le 
norme del diritto.

Art. 11. La Pontificia Commissione "Ecclesia Dei", eretta da Giovanni Paolo 
II nel 1988, continua ad esercitare il suo compito. Tale Commissione abbia 
la forma, i compiti e le norme, che il Romano Pontefice le vorrà attribuire.

Art. 12. La stessa Commissione, oltre alle facoltà di cui già gode, 
eserciterà l'autorità della Santa Sede vigilando sulla osservanza e l'applicazione 
di queste disposizioni.

Tutto ciò che da Noi è stato stabilito con questa Lettera Apostolica data a 
modo di Motu proprio, ordiniamo che sia considerato come "stabilito e 
decretato" e da osservare dal giorno 14 settembre di quest'anno, festa dell'Esaltazione 
della Santa Croce, nonostante tutto ciò che possa esservi in contrario.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 luglio 2007, anno terzo del nostro 
Pontificato. 

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